esercitazione diritto 2

Pubblicato il da sandri simone

il signor amato, ha esercitato per anni uno stabilimento vinicolo, prendendo l'uva da diversi contadini.

Dopo qualche tempo , per necessità di altri fondi, si associa ai bianchi e rossi che conferiscono 50.000€ ciascuno.

si stipula un accordo con semplice scrittura privata e non iscritto nel registro delle imprese denominato semplicemente contratto di società.

in esso si stabilisce che amato risponde illimitamente dei debiti sociali, mente bianchi e rossi solo fino a 100.000 € ciascuno.

dopo anni di insolvenza si dichiara il fallimento.

la sentenza estende il fallimento ad amato, bianchi e rossi.

gli ultimi 2 però fanno opposizione sostenendo che la loro società è una società semplice che esercita un'impresa agricola, pertanto non soggetta a fallimento.

in ogni caso il fallimento non può essere esteso a loro 2 perchè la loro responsabilità limitata.

 

Hanno ragione?

 

 

La società che hanno formato non può essere considerata impresa agricola in quanto non rivendono beni prodotti da loro stessi.

La società commerciale che formano è una società semplice, ed ognuno dei soci, per legge, è tenuto a rispondere illimitatamente in caso di fallimento, dividendo in parti uguali.

se non altro la società sarebbe stata irregolare, in quanto non iscritta alla camera di commercio.

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